Non si era voluta vaccinare durante il Covid, nonostante la legge lo imponesse, e l'Asl To 5 l'aveva sospesa dal suo lavoro d'ufficio, non corripondendole nemmeno lo stipendio. Finita la pandemia e il momento di criticità più acuto, lei aveva fatto causa all'azienda sanitaria e il tribunale del lavoro di Torino le ha dato ragione. Nella sentenza 1552, citata dall'azienda sanitaria nel documento pubblicato in cui preannuncia ricorso in appello i giudici hanno infatti accolto il ricorso della dipendente, accertando e dichiarando «l'illegittimità della sospensione dal servizio condannando quindi l'Asl To 5 a corrispondere alla dipendente il trattamento retributivo richiesto, oltre agli interessi, rivalutazione e compensazione delle spese di lite». E nonostante il già programmato ricorso in appello, l'azienda sanitaria dovrà pagarle quanto dovuto «in ragione della provvisoria esecutività della stessa – spiegano dalla direzione nella medesima documentazione - pur non essendo passata in giudicato, l'Asl è tenuta all'ottemperanza». In sostanza, secondo quel giudice del lavoro, l'asl non poteva sospendere nè tantomeno non pagare lo stipendio a quella donna.