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BEINASCO - Velox non omologato: automobilista vince la causa, davanti al giudice di pace di Torino, contro la multa del Comune di Beinasco. La sentenza potrebbe portare ad altri ricorsi dello stesso tenore. Il ricorso è stato presentato da un automobilista multato tramite l'autovelox in strada Torino, il 7 agosto 2024, perché viaggiava a 72 chilometri orari in un tratto dove la velocità massima consentita è di 50 chilometri orari. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Martina Fazzone, ha sostenuto l'illegittimità della multa in quanto il velox non risulta omologato.

Per il giudice di pace Daniela Guerra il ricorso è fondato. Dal verbale risulta che la velocità è stata rilevata a mezzo apparecchiatura per la quale «nulla si evidenzia in ordine al decreto di omologazione del dispositivo». Il giudice sottolinea che, come da recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, «i procedimenti di approvazione e omologazione sono distinti tra di loro in quanto hanno caratteristiche, natura e finalità diverse: l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in sede di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento».

«L’articolo 142 comma 6 del codice della strada precisa che solo le apparecchiature debitamente omologate sono considerate fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità. L'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura». Il Giudice di Pace ha quindi accolto il ricorso e per effetto annullato il verbale della polizia locale di Beinasco.