MONCALIERI - Il Tar Piemonte ha accolto il ricorso di una delle ditte che aveva partecipato, senza vincerlo, al bando per l’affidamento dei servizi necroscopici, di vigilanza, custodia, manutenzione del verde e ordinaria manutenzione del cimitero cittadino e di quello di Revigliasco. Un bando, datato febbraio 2024, per un importo pari a 3,4 milioni di euro, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L'azienda ricorrente ha contestato al Tar il fatto che la società che ha vinto il bando non sarebbe stata in possesso delle qualificazioni necessarie per eseguire le migliorie proposte al cimitero (la realizzazione di una sala commiato, di un’area di stoccaggio rifiuti e di una di meditazione) o che, comunque, l’amministrazione di Moncalieri non avrebbe effettuato alcuna verifica su questi requisiti. Nel dettaglio l'azienda vincitrice del bando si sarebbe offerta di realizzare, a titolo di miglioria, una serie di opere senza però essere in possesso della certificazione SOA, ovvero dei requisiti prescritti dal nuovo codice dei contratti pubblici.
Il Comune ha presentato una serie di documenti sostenendo la bontà della propria azione ma i giudici del Tar hanno dato ragione all'azienda ricorrente: «È evidente che l’offerta delle migliorie è idonea a mutare l’oggetto dell’appalto da servizi a misto - scrive il tribunale - ai servizi cimiteriali, che, come visto, rappresentano l’oggetto principale della commessa, vanno, infatti, sommati i lavori di realizzazione delle opere indicate e la fornitura dei relativi materiali e, pertanto, l’offerente doveva essere in possesso, sin dalla proposizione della domanda, di tutti i requisiti per realizzare quanto concretamente proposto». Per i giudici, «non avrebbe senso aggiudicare un appalto a un soggetto sprovvisto delle necessarie capacità tecniche e, quindi, inidoneo a realizzare quanto offerto».
«Il ricorso è fondato e deve essere accolto - sentenzia il Tar dopo l'udienza del 12 febbraio 2025 - con conseguente annullamento del bando e dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con la società» che ha vinto la gara d'appalto.