TROFARELLO - Il capannone non viene più costruito ma l'azienda ha già versato gli oneri concessori al Comune: dopo una battaglia legale il Tar Piemonte ha deciso che il Comune deve ridare i soldi all'azienda, con tanto di interessi. Si è chiuso il contenzioso che ha visto contrapposti la Società Narciso Srl e il Comune di Trofarello.
La società aveva ottenuto un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Trofarello in data 15.7.2009 per la realizzazione di un nuovo capannone industriale, versando, in un’unica soluzione, a titolo di oneri concessori 72 mila euro. In data 5.7.2010, la Narciso ha comunicato l’inizio dei lavori facendo così decorrere il termine di anni tre per l’ultimazione degli stessi. Il 5.3.2013 la Narciso ha presentato richiesta di proroga, accolta, con conseguente data di fine lavori fissata per il 4.7.2014. I lavori, in realtà, non sono iniziati con opere trasformative del suolo ma soltanto con la recinzione dell’area di cantiere e le perforazioni per le indagini geologiche. La Società ha poi rinunciato all’intervento edilizio e, con lettera del 28.2.2022, ha richiesto la restituzione degli oneri corrisposti al Comune. A quel punto palazzo civico, previo sopralluogo effettuato il giorno 1.3.2023, ha adottato la determina comunale di diniego della domanda di restituzione degli oneri concessori in ragione della decadenza dal permesso di costruire alla data del 19.07.2010 per mancato inizio degli stessi, contrariamente a quanto era stato all’epoca comunicato dalla Narciso.
Per i giudici del Tar, «Il Comune non solo ha omesso di pronunciare la necessaria decadenza del permesso di costruire rilasciato il 15.7.2009 ma ha anche rilasciato un formale provvedimento di proroga, incidente sull’efficacia di un precedente provvedimento operando uno spostamento in avanti del termine finale di efficacia del titolo edilizio, a favore dell’interessato, con implicito riconoscimento della validità e della non ancora cessata efficacia del permesso di costruire rilasciato». Nella sentenza i giudici sottolineano che si ha diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione «nel caso di mancato utilizzo del permesso di costruire rilasciato dal Comune, essendo l’esborso degli oneri in questione correlato direttamente alla trasformazione del territorio e al carico urbanistico che ne consegue, in difetto dei quali l’avvenuto pagamento costituisce un indebito oggettivo. Infatti la diretta correlazione tra i contributi versati e il diritto di edificazione conseguito al permesso di costruire comporta che la rinuncia al titolo edilizio o il suo mancato utilizzo, privando di causa il pagamento eseguito, determini il diritto alla restituzione di quanto versato all’ente territoriale».
Il Tar Piemonte (Sezione Seconda) ha quindi accolto il ricorso della società e condannato il Comune alla restituzione a favore della ricorrente dell’importo di euro 72.225,83, oltre interessi.